lunedì 25 gennaio 2010

"TUTTOSCUOLA" SULL'APPRENDISTATO A 15 ANNI

Sul numero 318 di "TuttoscuolaFOCUS" (viene inviato per abbonamento via e-mail ogni settimana) si possono leggere informazioni e alcune considerazioni problematiche sul tema dell'apprendistato a 15 anni. Si possono leggere qui di seguito.

6. Obbligo a 15 anni/1. Un passo avanti o indietro?
Grande eco, e immediate polemiche, ha suscitato l'approvazione a sorpresa, da parte della Commissione Lavoro, di un emendamento che consente ai quindicenni di sottoscrivere un contratto di apprendistato in alternativa alla frequenza di una scuola o di un corso regionale di istruzione e formazione professionale.
Questa terza via all'assolvimento dell'obbligo decennale di istruzione è stata proposta dal deputato bolognese Giuliano Cazzola, attualmente parlamentare del PDL ma in passato autorevole membro della segreteria confederale della CGIL (componente socialista). La norma, che lo stesso relatore Cazzola e il ministro del Welfare Sacconi dichiarano comunque suscettibile di modifiche, viene dai suoi fautori presentata come una chance formativa in più per "quei centoventimila giovani che risultano né studiare né lavorare dopo aver conseguito la licenza media inferiore", come ha scritto Sacconi sul Corriere della Sera di sabato scorso.
Citando Marco Biagi e don Bosco, Sacconi insiste sulla "valenza educativa" del lavoro, affermando che nel caso dei quindicenni oltretutto non si tratterebbe di semplice attività lavorativa perché verrebbe sottoscritto un "particolare contratto di apprendistato", che secondo la legge Biagi si realizzerebbe in forma di un "percorso integrato di istruzione scolastica, formazione esterna ed esperienza lavorativa".
Totalmente negativa la reazione dei partiti dell'opposizione, scesi in campo con i due ex ministri Berlinguer e Fioroni (che è ora il responsabile Welfare del PD), per i quali la soluzione proposta è un "passo indietro", e quella della Flc-Cgil, che vede nell'emendamento la legittimazione dello sfruttamento del lavoro minorile.

7. Obbligo a 15 anni/2. Che cosa dice l'emendamento sull'apprendistato
L'emendamento in questione, approvato in commissione lavoro (XI) della Camera, si inserisce all'interno del disegno di legge 1441quater b (Delega al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, nonché misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico, di controversie di lavoro e di ammortizzatori sociali), che ha come principale riferimento il decreto legislativo n. 276/2003 attuativo della legge n. 30/2003 (Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro), nota come legge Biagi. Eccone il testo.
"All'articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo il comma 2 è inserito il seguente: 2-bis. L'obbligo di istruzione, di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007 del governo Prodi, ndr), e successive modificazioni, si assolve anche nei percorsi di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione di cui al presente articolo".
Da notare che l'emendamento, pur proposto all'interno di una legge che tratta di occupazione e di lavoro, si presenta in forma aggiuntiva ad una norma che disciplina l'obbligo di istruzione: viene insomma affermata legislativamente l'equivalenza dei percorsi scolastici non solo con quelli di istruzione e formazione (stabilita dalla legge n. 133, art. 64, comma 4 bis) ma anche con quelli di apprendistato: una terza via considerata da chi la propone come un arricchimento dell'offerta e da chi la critica come una forma di precoce discriminazione socio-educativa.

8. Obbligo a 15 anni/3. L'apprendistato è la via giusta per risolvere il problema della dispersione?
Il ministro del lavoro e delle politiche sociali Sacconi, intervistato da una TV nazionale sulla proposta relativa all'apprendistato a 15 anni come terza via per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, ha motivato questa scelta con la necessità di contrastare la grave dispersione scolastica, dopo la scuola media, di cui soffre il nostro Paese.
Ha parlato di almeno 120 mila ragazzi che abbandonano qualsiasi percorso formativo o scolastico, senza disporre di competenze adeguate e minime per entrare nel mondo del lavoro. L'ipotesi di un ritorno all'apprendistato per i 15enni, secondo le sue considerazioni, comporterebbe, tuttavia, una drastica revisione di tale istituto, prevedendo un maggior spazio alla formazione.
L'obiettivo di contrastare o prevenire la dispersione è certamente condivisibile. C'è, tuttavia, da chiedersi se sia l'apprendistato, rivisto e corretto, lo strumento appropriato per conseguire quell'obiettivo.
Quando la Finanziaria 2007 aveva reintrodotto l'innalzamento dell'obbligo di istruzione che già la legge 9/1999 di berlingueriana memoria aveva inserito in ordinamento ma che la legge 53/2003 di matrice morattiana aveva abrogato, si fece attenzione ad evitare soluzioni massimalistiche e si accompagnò quel nuovo innalzamento dell'obbligo con un dispositivo che cercava contemporaneamente di prevenire e contrastare proprio la prevedibile dispersione. Vennero, infatti, previsti percorsi e progetti a livello regionale "in grado di prevenire e contrastare la dispersione e di favorire il successo nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione".
Non era facile mettere in atto quei percorsi e quei progetti e, soprattutto, trovare i soggetti adatti a praticarli. Si trattava di una sfida che non ebbe nemmeno il tempo per essere avviata perché l'articolo 64 della legge 133/2008 di razionalizzazione del sistema di istruzione abrogò completamente quel passaggio, annullando il ricorso a "progetti e percorsi".
Erano strumenti troppo impegnativi? Meglio, dunque, ripiegare sull'apprendistato? Ma quale modello di apprendistato?

9. Obbligo a 15 anni/4. Una soluzione che parla tedesco
Il tipo di percorso lavorativo/formativo che sembra delinearsi dalla proposta Cazzola-Sacconi appare ispirato al modello tedesco di apprendistato formativo, il cosiddetto "sistema duale", al quale accedono in Germania i giovani di 15 o 16 anni (dipende dal Land di residenza) che non frequentano corsi di scuola secondaria. In Italia se ne è parlato più volte, spesso in modo generico o impreciso. Vediamone in sintesi gli aspetti principali.
Il contratto di apprendistato, che include la formazione professionale, definisce gli obiettivi della formazione sul lavoro (variano a seconda della professione prescelta: ci sono circa 350 qualifiche riconosciute), la durata (in genere 2 o 3 anni), il numero di ore dedicate ogni giorno alla formazione, la remunerazione dello studente, e la frequenza di 9,12, fino a 16 ore settimanali (mediamente circa 480 ore all'anno) in classe, per due terzi destinate all'apprendimento di materie specifiche relative all'area professionale nella quale lo studente-lavoratore è inserito. Le formule organizzative possono variare a seconda del settore, della dimensione dell'azienda e di altri fattori.
L'azienda che sottoscrive il contratto assume specifici obblighi in campo formativo: può formare il giovane solo se dispone di personale da adibire a compiti educativi dotato di capacità professionali e didattiche riconosciute, in grado di trasmettere non solo il sapere tecnico, ma di garantire un adeguato supporto educativo sul lavoro.
In Italia l'esperienza che più si avvicina a questo modello è quella realizzata nella provincia autonoma di Bolzano, dove alla formazione sul lavoro impartita in azienda viene affiancato l'insegnamento obbligatorio in scuole professionali per un totale corrispondente ad almeno 9 settimane all'anno. L'apprendistato finalizzato all'assolvimento del diritto-dovere di istruzione e formazione ha in genere la durata di tre anni, e la formazione in aula è di circa 1000 ore.
Se l'emendamento Cazzola sarà approvato, quello di Bolzano potrebbe essere un modello pilota.